Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che le acque sotterranee emunte da siti contaminati possono essere trattate anche in impianti di depurazione esterni, purché idonei e collegati stabilmente.
Lo precisa con la risposta a interpello n. 98956 del 23 maggio 2025, interpretando l’art. 243, comma 3, del Codice ambientale. La norma prevede che il trattamento delle acque emunte in caso di bonifica, funzionale all’immissione delle stesse in corpi idrici superficiali o in fognatura, possa avvenire in impianti dedicati oppure in impianti di depurazione delle acque reflue industriali “esistenti e in esercizio in loco”.
Secondo il MASE, la locuzione “in loco” non coincide necessariamente con “nel sito” oggetto di bonifica: il legislatore avrebbe usato quest’ultima se avesse voluto limitare l’ubicazione. Pertanto, in presenza di un impianto esterno tecnicamente idoneo e connesso al sito tramite un sistema stabile di collettamento, l’obbligo di trattamento può ritenersi soddisfatto senza dover costruire un nuovo impianto interno, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili e dei principi di proporzionalità ed economicità.
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