Con la risposta a interpello n. 115870 del 18 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente chiarisce l’ambito applicativo della soglia delle 25.000 tonnellate/anno prevista per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti relativi alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (punto 6, lett. a), Allegato IV, Parte II del D.Lgs. 152/2006).
Il MASE conferma che la soglia va riferita esclusivamente alle “materie prime lavorate” per la produzione/trattamento di tali prodotti, escludendo quindi le altre attività dello stabilimento.
Inoltre, alla luce del principio di precauzione, la dicitura “a base di elastomeri” deve essere interpretata in senso estensivo, nel senso che non è richiesto alcun determinato contenuto di elastomeri, essendo invece sufficiente anche una minima presenza ai fini dell’assoggettabilità a screening di VIA.
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