Con la risposta a interpello n. 86139 dell’8 maggio 2025, il MASE ha confermato che il sottovaglio EER 190501 derivante da impianti TMB può essere ammesso in discarica anche in deroga ai limiti generali di accettabilità, purché le condizioni siano definite nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.
Il riferimento normativo è l’art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003, che consente di istituire sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, con valori diversi da quelli previsti dalla Tabella 5 dell’Allegato 4, se giustificati da una valutazione del rischio.
Il Ministero precisa che, in tali casi, non si applica la soglia IRDP (1.000 mg O₂/kgSVh) normalmente necessaria per escludere il parametro DOC (carbonio organico disciolto). I valori ammissibili devono però essere esplicitamente previsti nell’atto autorizzativo.
Viene inoltre ricordato che il trattamento è condizione necessaria ma non sufficiente per lo smaltimento in discarica: restano validi i criteri indicati nell’autorizzazione. Le Linee guida ISPRA 2005 per la valutazione del rischio sono state ritirate e saranno aggiornate dal SNPA.
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