L’Autorità nazionale anticorruzione, con la delibera n. 224 del 28 maggio 2025, ha chiarito che nei casi in cui un Comune mantenga in capo allo stesso soggetto economico la gestione di un impianto di smaltimento rifiuti senza formalizzare la proroga attraverso atti amministrativi validi, scatta l’obbligo di attivare misure a tutela della concorrenza.
L’Autorità ricorda, invero, che in siffatto caso trova applicazione l’articolo 186 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ai sensi del quale nelle ipotesi di concessioni non conformi al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, il concessionario è obbligato a esternalizzare una quota dell’attività (tra il 50% e il 60%) verso altri operatori economici.
Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche o organizzative, è previsto un contributo economico da versare all’amministrazione concedente, compreso tra il 5% e il 10% degli utili indicati nel piano economico-finanziario. La misura mira a riequilibrare situazioni in cui il mancato ricorso al mercato potrebbe generare vantaggi distorsivi.
ACCEDI PER LEGGERE