Chiarimenti del MASE sul deposito dei rifiuti dopo R12

Principi

Nella risposta a interpello n. 79776 del 29 aprile 2025, il MASE chiarisce che i rifiuti prodotti da attività di trattamento - comprese quelle di scambio per il recupero (R12) - non possono essere gestiti tramite deposito temporaneo prima della raccolta. Tale forma di deposito, prevista dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, è applicabile solo ai rifiuti stoccati nel luogo di produzione prima dell’inizio della gestione autorizzata e costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dello stoccaggio.

I rifiuti già sottoposti a trattamento rientrano invece a pieno titolo nella gestione e richiedono prescrizioni specifiche da parte dell’autorità competente.

Non è inoltre ammessa la messa in riserva (R13) dei rifiuti da R12, come chiarito dalla definizione stessa dell’operazione. Le modalità di deposito dovranno quindi essere stabilite caso per caso nell’autorizzazione, con limiti temporali e quantitativi e nel rispetto delle linee guida ministeriali (circolare 1121/2019).


ACCEDI PER LEGGERE