Sui requisiti del provvedimento di diffida ex art. 29-decies co. 9 lett. a) del D.Lgs. 152/2006

GESTIONE


di Valentina Bracchi

Con il presente contributo ci si propone di fornire alcune indicazioni sui principali requisiti di legittimità e validità della diffida di cui alla lettera a), comma 9 dell’art. 29-decies D.Lgs. 152/2006.
Gli impianti autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale, sono soggetti ai controlli dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/2006, in accordo a quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-sexies.
All’esito dei controlli, in caso di inosservanza delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, o in assenza di autorizzazione, l’autorità competente provvede ai sensi del comma 9 dell’art. 29-decies ad applicare, secondo la gravità delle infrazioni: alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell’attività, alla revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’installazione.
La diffida (all’eliminazione delle inosservanze) è il primo provvedimento da adottare e, conseguentemente, è il primo atto lesivo dell’interesse del gestore dell’impianto.


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