In tema di obblighi del curatore fallimentare in materia di prevenzione ambientale

GESTIONE


di Riccardo Di Falco

Con la sentenza in esame il TAR Toscana affronta il tema degli obblighi del Curatore fallimentare in presenza di rischi ambientali scaturenti, nel caso di specie, dalla presenza di amianto nel sito industriale.
Nella fattispecie il giudizio scaturisce dalla impugnazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo, da parte della Curatela Fallimentare, di due ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco.
Con i provvedimenti impugnati è stato ordinato al Curatore, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica, di rimuovere le coperture in amianto dei fabbricati facenti parte del complesso industriale.
La Curatela, richiamando il principio in forza del quale risponde dell’inquinamento il soggetto che lo ha posto in essere e rilevando altresì che non ha proseguito l’attività che era svolta dalla Società fallita, ha ritenuto, di non poter essere destinaria delle ordinanze con le quali si impone la rimozione dell’amianto.


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