Esclusione da una gara di appalto e gravi illeciti professionali

GESTIONE


di Lucia Giulivi

Il codice appalti stabilisce i casi in cui un operatore economico deve essere escluso da una procedura ad evidenza pubblica.
Sulla tassatività o meno dell’elencazione di casi di esclusione e sulle conseguenze ad essi connesse, sussistono però incertezze di non poco conto cui si aggiunge la discrezionalità della stazione appaltante.
Unitamente a tali considerazioni vi è una distinzione sostanziale tra causa di esclusione e mero indice di grave illecito professionale in quanto è prevista un’ampia discrezionalità della stazione appaltante solo nel secondo caso e non anche nel primo.
Ma se vi è un indice di grave illecito professionale, individuato da indagini verso un amministratore di una società, quest’ultima deve necessariamente essere esclusa dalla partecipazione ad evidenza pubblica?
Sul punto l’ANAC ha fornito degli strumenti idonei a preservare la società dall’esclusione dovuta alla presenza di indici di illecito in capo ad un socio di maggioranza ovvero ad un suo amministratore. Si tratta delle misure di self cleaning.


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