La pulizia della rete fognaria e delle fosse settiche, non sono la stessa cosa. Lo dice la Cassazione

AGGIORNAMENTI


di Giulia Ursino

Con la sentenza n. 52133 del 20 novembre 2018, la Cassazione Penale mette un punto fermo sulla alla delicata questione dell’applicabilità dell’art. 230, comma 5, ai liquami prelevati da fosse settiche/pozzi neri/bagni mobili, escludendola sia sulla base di una interpretazione restrittiva della locuzione “rete fognaria”, che sulla base di considerazioni basate sulle modalità di generazione del residuo.
La pronuncia in commento, sebbene abbia il pregio di fare chiarezza su tale tema, tuttavia non elimina le difficoltà pratiche riscontrate dagli operatori del settore, che si trovano spesso a fare i conti con una normativa incapace di rappresentare adeguatamente la concreta realtà in cui gli stessi si trovano ad operare.
Il tutto acuito da un’applicazione difforme delle regole all’interno del territorio nazionale, a seconda delle interpretazioni datane dalle Autorità di controllo o dai soggetti coinvolti nella gestione di tali rifiuti liquidi.
Una situazione non semplice, quindi, della quale si auspica quanto prima un intervento riformatore, al fine di adattare la normativa esistente agli indici progresso e razionalità raggiunti nella pratica.


LEGGI DI PIU'