Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: quale classificazione per i tessili frammisti?

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di Letizia Zavatti


Con la Sentenza n. 32737 del 24 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una spedizione di rifiuti tessili frammisti verso la Tunisia e, in particolare, sulla procedura che gli operatori devono – o meglio dovrebbero – applicare per non incorrere in sanzioni.

Vi è infatti una notevole differenza tra le regole previste per la spedizione transfrontaliera di semplici rifiuti tessili e quella indicate nel caso in cui il carico contenga anche giocattoli, scarpe, borse e così via.

Differenza da cui possono discendere importanti conseguenze per chi spedisce rifiuti oltre frontiera tentando – talvolta in malafede – di sfuggire agli oneri beni più gravosi previsti per le miscele di rifiuti classificabili con codici diversi.

Con il presente contributo si intende ripercorrere l’iter argomentativo che ha condotto la Corte a confermare l’ordinanza emessa dal GIP di Bari, senza tuttavia tralasciare l’analisi di alcuni dei profili di maggiore interesse in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.


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