di Giovanna Galassi
Il diritto europeo non definisce le modalità di accertamento del nesso di causalità in relazione al danno ambientale, che è rimesso alla discrezionalità degli Stati membri ed è consentito perfino presumere l’esistenza del nesso di causalità in base ad indizi plausibili. In Italia la giurisprudenza elabora un criterio che assimila il processo amministrativo-ambientale a quello civile, adottando per le bonifiche la regola del “più probabile che non” e il conseguente ricorso a presunzioni che fondino la ricostruzione della causalità, ma anche l’opposto criterio di matrice penalistica dell’accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”, pretendendo non una ragionevole probabilità, ma quasi una certezza. Le opinioni si alternano, l’una ammettendo l’esistenza dell’altra in modo composto. Il Ministero dell’Ambiente, da ultimo, si schiera nettamente in favore del “più probabile che non” e così il Consiglio di Stato. Ma si può ancora sostenere il contrario.
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