Emissioni odorigene, pubblicati gli indirizzi tecnici per regioni e autorità competenti

Emissioni

Il Testo Unico ambientale, all’art. 272-bis, dispone che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti ivi disciplinati. La medesima norma, poi, prevede la possibilità che il “Coordinamento emissioni” elabori specifici indirizzi in relazione alle suddette misure.

In tal quadro, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto direttoriale n. 309 del 28 giugno 2023, mediante il quale approva proprio gli indirizzi per l’applicazione del richiamato art. 272-bis, così come elaborato dal “Coordinamento emissioni”.

Trattasi, quindi, di un documento di natura tecnica, di indirizzo per autorità e per operatori del settore, che contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della Parte V del TUA e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti per modulare e attuare tali orientamenti.


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