Verde pubblico: rifiuti o sottoprodotti?

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di Carlo Cimellaro

Commento alla sentenza Tar Lazio, Latina, Sez. i, del 6 Dicembre 2021, n. 669

Il TAR Lazio ritiene non necessaria l’iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali per partecipare alla gara di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano.

La questione riguarda in particolare la natura giuridica degli sfalci e delle potature derivanti dall’attività di gestione del verde pubblico.

Ebbene i giudici affermano che “ gli articoli 184 bis e 185 comma 1 lett f) D.lgs 152/2006, nel testo introdotto Dlgs 116/2020 escludono ora dalla nozione di rifiuto gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, che rientrano nella differente nozione di sottoprodotto, a condizione che il produttore non intenda disfarsene”.

Nel caso in specie, con sent. 6 Dicembre 2021 n. 669, il Tribunale respinge le doglianze avanzate da un’impresa sconfitta, la quale pone in evidenza la discordanza tra disciplinare di gara, che prevede l’iscrizione all’Albo come requisito di partecipazione e il bando, nel quale invece non ve ne è alcuna menzione.


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