Obblighi di bonifica imposti a soggetti incolpevoli e il principio “chi inquina paga”

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di Antonio Mogavero

Le motivazioni che spingono o possono spingere un soggetto interessato, di solito il proprietario dell’area, ad assumere volontariamente gli oneri di bonifica, quale soggetto non responsabile dell’inquinamento, possono essere molteplici.

Tale possibilità, espressamente riconosciuta dal legislatore, non è però compiutamente regolamentata, residuando più di un profilo dubbio.

Pertanto, i quesiti da sempre posti attengono, tra l’altro, la compromissione degli accertamenti dell’autorità competente nelle ipotesi di assunzione volontaria (benché sul punto sia intervenuto il cd. decreto semplificazioni-bis[1]), la possibilità di interrompere l’esecuzione della bonifica e la parzialità della stessa, nonché la possibilità che la P.A. possa imporre determinati adempimenti al pari del responsabile dell’inquinamento.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5542/2021, ha avuto modo di pronunciarsi proprio su quest’ultimo punto, ossia sull’eventuale lesione del principio “chi inquina paga” dovuto all’imposizione di determinati comportamenti al soggetto che volontariamente provvede alle operazioni di bonifica.


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