Applicabilità del decreto 231 alle società estere: la pronuncia della Cassazione sull’incidente ferroviario di Viareggio

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di Greta Catini

Una Società estera, priva di sede principale o secondaria in Italia, può essere chiamata a rispondere ai sensi della disciplina 231 per un reato presupposto commesso nel territorio italiano?

 A fornire un chiarimento sulla questione, seppur incardinata in un quadro ben più ampio, ha contribuito la Corte di Cassazione, che il 6 settembre 2021 ha pubblicato i motivi della sentenza sul disastro ferroviario di Viareggio (sent. 32899/2021).

Nella suddetta vicenda, infatti, sono state chiamate a rispondere in giudizio, ai sensi dell’art. 25-septies del d. lgs. 231 del 2001, alcune Società fra cui società straniere con sede all’estero.

Tuttavia, le Società estere, dopo essere state condannate nei giudizi di merito, hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo, fra gli altri motivi, l’inapplicabilità della normativa 231 a Società prive di sede principale o secondaria o operativa nel territorio dello stato Italiano.

La Suprema Corte, quindi, si è dovuta pronunciare sulla questione, offrendo lo spunto per trattare un aspetto ancora poco conosciuto della disciplina 231, ovvero quella della sua applicabilità anche alle Società con sede all’estero.


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