Illecito ambientale e responsabilità del curatore del fallimento. Un ulteriore passo verso l’esclusione della responsabilità oggettiva

GESTIONE


di Giuseppe Calò

Quali sono le prerogative del Curatore fallimentare in tema di obblighi conseguenti all’abbandono di rifiuti e di inquinamento sui siti che costituiscono l’oggetto del fallimento? La giurisprudenza attuale supera il criterio della responsabilità aliunde del Curatore (quale soggetto giuridico titolare del diritto di disposizione dei beni oggetto del fallimento) e valorizza il criterio di accertamento, da parte dell’Autorità di controllo, del nesso di causalità diretta tra la produzione del fatto di abbandono e/o di inquinamento sull’area ed il suo effettivo autore.
A prescindere dagli obblighi di messa in sicurezza e delle misure di controllo da definirsi urgenti, il Curatore non risponde per abbandono di rifiuti e/o inquinamento che non sia ratione temporis ascrivibile alla sua nomina da parte del Giudice delegato e non sia, parimenti, ascrivibile sulla scorta di un rigoroso accertamento della propria responsabilità diretta da parte della Autorità sindacale.


LEGGI DI PIU'