Opere sui SIN: ecco quando non serve preliminare valutazione

Bonifiche

Il Testo Unico ambientale, precisamente all’art. 242-ter, consente l’esecuzione di determinati interventi o opere sui siti oggetto di bonifica, ivi inclusi i siti di interesse nazionale (SIN). Ciò deve avvenire nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla suddetta norma, il cui rispetto è attestato dall’autorità competente con apposita valutazione, che si inserisce nell’ambito dei relativi procedimenti di approvazione e autorizzazione.

In tal quadro, il Legislatore rimanda al Ministero dell’ambiente, per i SIN, e alle Regioni, per gli altri siti, l’onere di individuare delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte delle autorità competenti.

Pertanto, è stato pubblicato nella G.U. del 26 aprile 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica diretto ad individuare proprio i suddetti interventi per i SIN, distinguendoli in cinque categorie.


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