Calcolo potenza impianti eolici e fotovoltaici: si applica solo il D.Lgs. 152/06

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Il MASE, con la risposta all’interpello n. 65335 del 24 aprile 2023, fornisce utili chiarimenti in merito al riparto di competenze per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

Deve preliminarmente riassumersi che con una modifica all’Allegato II alla Parte II del TUA, operata dal D.L. 50/2022, è stato previsto che per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 10 MW e per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW, la potenza deve essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo eventuali ulteriori fonti, diversamente prese in considerazioni nel DM 10/09/2010, diretto ad evitare il cd. “artato frazionamento”.

Il Ministero sostiene che la modifica attuata dal D.L. 50/2022 trovi applicazione anche in relazione a progetti ricadenti nella competenza regionale e compresi nell’Allegato IV, Parte II, del D.Lgs. 152/06.


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