I chiarimenti del Ministero sull’utilizzo dei materiali di dragaggio

End of waste

Il Ministero dell’Ambiente, interpellato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 3-septies TUA, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo dei materiali di dragaggio.

A fronte dei diversi quesiti posti, il Dicastero chiarisce che i produttori/detentori sono tenuti a predisporre la dichiarazione di conformità anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito. Invero, detto documento deve essere redatto prima dell’utilizzo del materiale.

In merito al deposito e al trasporto, poi, dalla risposta all’interpello emerge che le verifiche delle autorità competenti costituiscono parte integrante della procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al già citato art. 184-quater. Con ciò a dire, che in difetto di detti adempimenti non è possibile ritenere che questi materiali perdano la qualifica di rifiuto, così da poter essere trasportati senza FIR.


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