La giurisprudenza comunitaria prima e il Legislatore poi, hanno elaborato le condizioni sulla base delle quali uno scarto di produzione può non essere considerato un rifiuto bensì un sottoprodotto, e cioè ancora un bene.
Le condizioni devono essere considerate esaustive e cumulative, cosicché solo la presenza contestuale di tutte è idonea ad attribuire alla sostanza/materiale la qualifica di sottoprodotto.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni incombe sul produttore, inteso come il soggetto che gestisce il ciclo produttivo e voglia gestire i materiali dall’attività secondo il regime di favore.