La nozione di produttore dei rifiuti fornitaci dal Testo Unico ambientale fa riferimento tanto al soggetto che materialmente produce i rifiuti (produttore materiale) quanto al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore giuridico).
Se da un punto di vista teorico/dottrinale tale distinzione è indubbiamente apprezzabile, in concreto emergono diverse difficoltà interpretative, specialmente in ordine agli obblighi che il legislatore ambientale prevede per entrambe le figure. Al riguardo, gli interrogativi da porsi sono diversi con conseguenze tutt’altro che trascurabili: “a chi può essere ricondotta la produzione dei rifiuti?”, “quali sono gli obblighi riconducibili a tali figure?”, “chi sarà responsabile dell’intera filiera di gestione?” e così via.
Le maggiori perplessità esitano specialmente in materia di appalti.
Sul tema è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, che prova a mettere ordine negli incerti rapporti tra Committente e Appaltatore, distinguendo le specifiche ipotesi che possono verificarsi in concreto.
Il presente corso, quindi, mira a chiarire i dubbi in merito alla controversa figura del produttore dei rifiuti negli appalti, prendendo le mosse dalle recenti pronunce giurisprudenziali.