L’ abbandono di rifiuti in terreni, ai bordi delle strade, lungo le strade e le rive dei fiumi, nonché in immobili disabitati è una condotta espressamente vietata dal legislatore ambientale, ma, purtroppo, costantemente realizzata.
Ai sensi dell’art. 192 TUA, la rimozione non spetta esclusivamente al responsabile dell’abbandono, ma, a determinate condizioni, potrà risponderne anche il proprietario o il titolare di diritti reali sull’area.
La corretta individuazione del soggetto tenuto alla rimozione ha lungamento impegnato la giurisprudenza, chiamata ad esprimersi in merito a provvedimenti amministrativi spesso dettati più dall’impossibilità di individuare i responsabili che dall’effettivo accertamento delle responsabilità.
Ambiente Legale, quindi, partendo dalla puntuale analisi della normativa, mira a fornire indicazioni pratiche e operative volte ad evitare di rispondere alle conseguenze per la violazione di quanto disposto dall’art. 192 TUA.