Materiale sedimentario fluviale: gestione ordinaria e potere di ordinanza sindacale in costanza di eventi meteorologici eccezionali

FOCUS


di Luca Perri


La gestione del materiale sedimentario fluviale conosce un peculiare regime giuridico di favore predisposto dall’art. 185, co. 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tale norma, infatti, prevede che a particolari condizioni – tra cui si segnala, ad esempio, l’accertamento in ordine alla mancata pericolosità del materiale e la destinazione a scopi esplicitamente indicati dalla norma – i sedimenti fluviali possano essere spostati all’interno delle acque superficiali senza fare applicazione della disciplina di cui alla Parte IV del c.d. Testo Unico Ambientale.
La materia, per altro, si presta anche alla valutazione delle ordinanze contingibili e urgenti, quale strumento di chiusura del sistema a disposizione del Sindaco che, in situazioni di necessità ed urgenza, è chiamato a tutelare l’incolumità e la sicurezza della cittadinanza, eventualmente anche derogando alle previsioni normative vigenti. A rilevare, soprattutto, sono gli strumenti di cui agli artt. 50, co. 5 e 54, co. 4 del D.lgs. 14 agosto 2000, n. 267.


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