L’obbligo di motivazione della sanzione 231

231 ANTICORRUZIONE


di Lucia Giulivi



La sentenza in esame affronta diverse tematiche in merito al traffico illecito di rifiuti e per quanto attiene la disciplina sulla responsabilità per fatto reato dell’ente.

In particolare, dopo una disamina sulla presenza o meno di sufficienti elementi di prova diretti a dimostrare l’affiliazione ad un sodalizio criminoso da parte dell’imputato persona fisica, i giudici di legittimità hanno verificato la correttezza della connessione operata con il traffico illecito di rifiuti confermando la presenza del sodalizio criminoso.

Le tematiche trattate dagli Ermellini proseguono, poi, sulla corretta attribuzione di responsabilità sul produttore del rifiuto (giuridico e materiale,  oltre che sugli aspetti legati alla sanzione per l’ente in proprio.

La Corte, infatti, si ritrova in chiusura ad affrontare i profili procedurali connessi al D.Lgs. 231/2001, dando l’ennesima dimostrazione delle storture applicative del Decreto 231 in fase processuale.


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