Le misure di prevenzione e le conseguenze in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese

231 ANTICORRUZIONE


di Lucia Giulivi

L’ordinamento giuridico italiano sembra essere a volte formato da un groviglio di norme dal quale è difficile uscire.
È il caso questo del rapporto di amore ed odio esistente tra il D.Lgs. 159/2011 in materia di misure di prevenzione e antimafia ed il D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti.
Con il presente lavoro non si è inteso esaurire la difficile relazione tra le due norme, quanto piuttosto soffermarsi su di una tematica legata alle misure di prevenzione patrimoniali rispetto ai Raggruppamenti temporanei di imprese.
Nonostante l’ambito estremamente circoscritto della narrazione, la tematica comunque offre spunti di riflessione e zone grigie non ancora definite, come ad esempio riguardo all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro un preciso termine, la sostituzione della mandante interdetta.
Detto onere di comunicazione, infatti, risulta claudicante, sia per l’assenza di sanzioni connesse alla sua omissione che anche perché pur essendo previsto nel D.Lgs. 159/2011 non trova il suo corrispettivo nel D.Lgs. 50/2016.


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