EoW di un aggregato impiegato nella produzione di conglomerato cementizio

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di Valentina Felisatti

Con sentenza del 9 dicembre 2020, n. 237 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, ha stabilito che non è possibile negare la cessazione della qualifica di rifiuto di un aggregato utilizzato per la produzione di un conglomerato qualora gli accertamenti non vengano effettuati su tale aggregato, ma sul conglomerato nel quale lo stesso viene impiegato.

La pronuncia, in altri termini, affronta uno specifico, e per certi versi inedito, profilo della disciplina dell’End of Waste, relativo alle modalità con le quali è possibile ritenere che un determinato prodotto derivante da un processo di recupero ex art. 184-ter TUA, ed impiegato nella produzione di una miscela cementizia, non abbia in realtà cessato di essere rifiuto.


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