Capacità finanziaria per le spedizioni di rifiuti, le modifiche dell’Albo

Albo

Con la delibera n. 8 del 15 dicembre 2022 è stata disposta la modifica della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Si interviene sul comma 1 dell’art. 3, sostituendolo. La nuova formulazione prevede che “il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità̀ di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016”.


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