Borse di plastiche monouso: incompatibile il DM 18 marzo 2013 con la disciplina europea

Imballaggi

L’Avvocatura generale dell’UE ha presentato le conclusioni in ordine alla causa C-86/22, relativa al rinvio pregiudiziale presentato dal TAR Lazio e volto ad esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’allora DM 18 marzo 2013, che vietava l’uso sul territorio nazionale di borse di plastica con determinate caratteristiche, nonostante direttiva 94/62/CE le autorizzasse.

Emerge che la normativa nazionale citata violava l’art. 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, che prevedevano una procedura d’informazione nel settore delle norme regolamentari tecniche.

Inoltre, l’art. 18 della direttiva 94/62, in combinato disposto con l’art. 9 e con l’all. II di quest’ultima, ostava a una normativa nazionale che vietava la commercializzazione di borse in plastica in materiale leggero usa e getta fabbricate con materiali non biodegradabili, ma che comunque soddisfacevano i requisiti europei, a meno che lo Stato membro non avesse notificato e ricevuto l’approvazione.


ACCEDI PER LEGGERE