TRS, quando attestare la sussistenza dei criteri per la qualifica di sottoprodotto

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Come noto, è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis TUA.  Tuttavia, per le terre e rocce da scavo i requisiti per l’attribuzione della qualifica di sottoprodotto sono precisati nel DPR 120/2017, ossia una norma che mira ad unificare tutta la disciplina sul tema.

In tal quadro, per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti non è sufficiente il solo rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 DPR 120/2017, bensì occorre che la sussistenza di questi sia attestata dal produttore.

Al riguardo, il Legislatore ambientale prevede due appositi documenti, ossia il piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni e la dichiarazione ex art. 21 DPR 120/2017 per i cantieri di piccole dimensione ovvero di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA.

In entrambe le ipotesi si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che deve essere presentata necessariamente prima dell’inizio dei lavori.

Invero, il piano di utilizzo deve essere trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori.

La dichiarazione ex art. 21, invece, deve essere trasmessa al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente, anche solo in via telematica, competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

 


Come noto, è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis TUA.  Tuttavia, per le terre e rocce da scavo i requisiti per l’attribuzione della qualifica di sottoprodotto sono precisati nel DPR 120/2017, ossia una norma che mira ad unificare tutta la disciplina sul tema.

In tal quadro, per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti non è sufficiente il solo rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 DPR 120/2017, bensì occorre che la sussistenza di questi sia attestata dal produttore.

Al riguardo, il Legislatore ambientale prevede due appositi documenti, ossia il piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni e la dichiarazione ex art. 21 DPR 120/2017 per i cantieri di piccole dimensione ovvero di grandi dimensioni non sottoposte a VIA o AIA.

In entrambe le ipotesi si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che deve essere presentata necessariamente prima dell’inizio dei lavori.

Invero, il piano di utilizzo deve essere trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori.

La dichiarazione ex art. 21, invece, deve essere trasmessa al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente, anche solo in via telematica, competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.

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