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Il 17 giugno 2021, venivano depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla sezione penale del Tribunale di Vicenza, in merito al fallimento del Banca Popolare di Vicenza, dove venivano contestati all’istituto di credito i reati di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, reati presupposto dell’illecito di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.
Ciò che i giudici mettevano maggiormente in risalto, nelle oltre mille pagine di dispositivo, sono le carenze organizzative e funzionali dell’organismo di vigilanza, composto innanzitutto da figure soggette al condizionamento degli organi di vertice della banca e quindi comportando una mancanza di indipendenza e autonomia dell’OdV dell’ente.
Queste assenze rilevavano anche dai limitati poteri di controllo dell’organo di vigilanza e dal fatto che le verifiche da effettuare, fossero prima sottoposte al vaglio degli organi amministrativi e direttivi.