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Con l’ordinanza n. 5578 del 23 febbraio 2023 la Suprema Corta ha confermato l’assunto secondo cui la quota fissa della Tassa Rifiuti è dovuta in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali. Tale quota è dovuta al fine di finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio in maniera indipendente rispetto alla qualità, quantità dei rifiuti prodotti e dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale (a condizione che sia prestato in maniera effettiva e che sia posto a disposizione della collettività), sulla base del mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici del territorio comunale idonee in astratto alla produzione di rifiuti.
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