SOA: tra sottoprodotto e rifiuto

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I SOA (sottoprodotti di origine animale) sono disciplinati a livello comunitario dal Regolamento 1069/2009/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

Il regolamento, invero, stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. Il fine della normativa, dunque è quello di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Per tali ragioni, il regolamento si applica espressamente ai sensi dell’art. 2:

  1. a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e
  2. b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:
  • prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
  • materie prime per la produzione di prodotti di origine animale

I SOA (sottoprodotti di origine animale) sono disciplinati a livello comunitario dal Regolamento 1069/2009/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

Il regolamento, invero, stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. Il fine della normativa, dunque è quello di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Per tali ragioni, il regolamento si applica espressamente ai sensi dell’art. 2:

  1. a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e
  2. b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana:
  • prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
  • materie prime per la produzione di prodotti di origine animale
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