Responsabilità bonifica: vale il più probabile che non

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1776 del 21 febbraio 2023, ha ribadito che il criterio sufficiente da utilizzare per ordinare l’attivazione delle misure di messa in sicurezza con riguardo ad un sito oggetto di inquinamento, è quello del “più probabile che non”, ossia richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione.


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