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Nello specifico, per il tramite del Decreto-legge n. 152 del 2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato modificato l’art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nel quale è stato introdotto il contraddittorio con il Prefetto, preventivo al rilascio dell’interdittiva antimafia.
A seguito di tale intervento legislativo, infatti, qualora il Prefetto ritenesse sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’interdittiva antimafia, dovrà comunicarlo alla parte interessata attribuendo un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte o richiedere l’audizione ai sensi dell’art. 93 commi commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 159 del 2011.
Al termine di tale contraddittorio, laddove non vi dovessero essere i presupposti per rilasciare l’informazione antimafia liberatoria, il Prefetto provvederà o ad applicare l’informazione interdittiva antimafia o ad applicare le misure preventive di cui al nuovo art. 94-bis tra le quali l’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.