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L’art. 1, commi 656 e 657, dalla legge n. 147 del 2013, infatti, stabilisce che il tributo non è escluso per la mancata effettuazione del servizio o dalla sua inadeguatezza ma attribuiscono il diritto del contribuente a delle riduzioni tariffarie, ove venga adempiuto l’onere probatorio della sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
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