Microraccolta presso diverse unità locali

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La cd. microraccolta è una modalità di esecuzione delle attività di trasporto che prevede che un trasportatore, con un unico mezzo, si rechi presso più produttori onde poi conferire i rifiuti presso un impianto di destinazione.

Ciò posto, ad oggi la microraccolta è stata oggetto di modifica normativa in quanto l'articolo di riferimento (art. 193) è stato interessato dal d.lgs 116 del 2020.  L’attuale lettura del testo riformato stabilisce in maniera chiara e non equivoca che per microraccolta si intende non solo il trasporto effettuato con un unico mezzo presso più produttori, ma anche "presso diverse unità locali dello stesso produttore".

A parere di chi scrive l'inciso introdotto non appare però essere una vera e propria novità rispetto all'interpretazione che doveva comunque darsi alla norma precedentemente in vigore, la quale - seppur non equiparando espressamente le due condotte (quella del trasporto tra più produttori e quella tra più sedi del medesimo produttore) - in ogni caso doveva rendersi alle stesse comunque applicabile alla luce della logica sottesa alla normativa e sopra esposta.

Ed invero non è tanto la tipologia del produttore ad interessare la normativa derogatoria e ad essere dirimente nel caso in analisi, bensì la tipologia del trasporto, che anche laddove attraversi diverse sedi del medesimo produttore in ogni caso, come esposto è diverso dal più breve e pertanto merita di essere regolamentato.


La cd. microraccolta è una modalità di esecuzione delle attività di trasporto che prevede che un trasportatore, con un unico mezzo, si rechi presso più produttori onde poi conferire i rifiuti presso un impianto di destinazione.

Ciò posto, ad oggi la microraccolta è stata oggetto di modifica normativa in quanto l'articolo di riferimento (art. 193) è stato interessato dal d.lgs 116 del 2020.  L’attuale lettura del testo riformato stabilisce in maniera chiara e non equivoca che per microraccolta si intende non solo il trasporto effettuato con un unico mezzo presso più produttori, ma anche "presso diverse unità locali dello stesso produttore".

A parere di chi scrive l'inciso introdotto non appare però essere una vera e propria novità rispetto all'interpretazione che doveva comunque darsi alla norma precedentemente in vigore, la quale - seppur non equiparando espressamente le due condotte (quella del trasporto tra più produttori e quella tra più sedi del medesimo produttore) - in ogni caso doveva rendersi alle stesse comunque applicabile alla luce della logica sottesa alla normativa e sopra esposta.

Ed invero non è tanto la tipologia del produttore ad interessare la normativa derogatoria e ad essere dirimente nel caso in analisi, bensì la tipologia del trasporto, che anche laddove attraversi diverse sedi del medesimo produttore in ogni caso, come esposto è diverso dal più breve e pertanto merita di essere regolamentato.

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