Microraccolta entro le 48 ore: chiarimenti

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La microraccolta - intesa come raccolta di rifiuti d parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore - è stata oggetto di modifica normativa in quanto l'articolo di riferimento (art. 193) è stato interessato dal d.lgs 116 del 2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva madre sui rifiuti.

Una importante differenza introdotta è quella di aver dato un termine massimo preciso (48 ore) entro cui effettuare la microraccolta. La precedente versione, infatti, si limitava a menzionare una tempistica più generica attraverso il riferimento a “nel più breve tempo tecnicamente possibile” lasciando, di fatto, una definizione piuttosto vaga.

Al riguardo, precisa il Ministero:

  • il termine di 48 ore “deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell’arrivo all’impianto di destinazione finale”.
  • Dal computo delle ore di interesse dovranno essere escluse quelle relative a giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione.
  • Non si ritiene tuttavia di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore quelle relative al fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale.

La microraccolta - intesa come raccolta di rifiuti d parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore - è stata oggetto di modifica normativa in quanto l'articolo di riferimento (art. 193) è stato interessato dal d.lgs 116 del 2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva madre sui rifiuti.

Una importante differenza introdotta è quella di aver dato un termine massimo preciso (48 ore) entro cui effettuare la microraccolta. La precedente versione, infatti, si limitava a menzionare una tempistica più generica attraverso il riferimento a “nel più breve tempo tecnicamente possibile” lasciando, di fatto, una definizione piuttosto vaga.

Al riguardo, precisa il Ministero:

  • il termine di 48 ore “deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell’arrivo all’impianto di destinazione finale”.
  • Dal computo delle ore di interesse dovranno essere escluse quelle relative a giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione.
  • Non si ritiene tuttavia di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore quelle relative al fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale.
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