Le interdittive 231 vietano l’accesso al credito d’imposta

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Con il varo della legge di bilancio 2021, il Governo è intervenuto anche in materia di responsabilità degli enti.

In particolare il comma 1052, dell’art 1 della legge di bilancio, tra le varie situazioni per cui una società non può accedere al credito d’imposta, menziona anche il caso in cui l’ente sia sottoposto alle misure interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito, nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio scorso e contenente i chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, si specifica che per tutto il periodo in cui l’impresa sia soggetta a misure interdittive, i costi sostenuti per gli investimenti, non potranno essere conteggiati nel calcolo del reddito d’imposta.


Con il varo della legge di bilancio 2021, il Governo è intervenuto anche in materia di responsabilità degli enti.

In particolare il comma 1052, dell’art 1 della legge di bilancio, tra le varie situazioni per cui una società non può accedere al credito d’imposta, menziona anche il caso in cui l’ente sia sottoposto alle misure interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito, nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio scorso e contenente i chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, si specifica che per tutto il periodo in cui l’impresa sia soggetta a misure interdittive, i costi sostenuti per gli investimenti, non potranno essere conteggiati nel calcolo del reddito d’imposta.

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