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Il fatto che nell’ordinamento giuridico di una società estera non sia prevista una disciplina analoga alla normativa di cui al decreto 231 del 2001, esclude l’applicabilità nei confronti della stessa di tale disciplina? E quindi esclude la sussistenza della giurisdizione italiana?
La risposta l’ha fornita la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021 relativa al disastro ferroviario di Viareggio.
In tale caso le società estere condannate nei giudizi di merito ai sensi dell’art. 25-septies deò decreto 231 per i reti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse dai propri esponenti, hanno sostenuto nei propri ricorsi in cassazione la violazione delle norme di cui al decreto 231, in relazione all’applicazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa dell’ente a Società estere prive di sede principale o secondaria nel territorio dello Stato Italiano e, quindi, l’insussistenza della giurisdizione del Giudice italiano.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in risposta alle tesi difensive secondo cui non è corretto richiedere ad enti stranieri l'adozione di un sistema organizzativo come quello delineato dal D.Lgs. 231 del 2001, quando un tale obbligo non sia previsto dal loro ordinamento nazionale, ha affermato che "la colpa di organizzazione non si identifica con l'assenza del modello … di modo che la mancanza di tale documento non è di ostacolo all'esclusione di una colpa di organizzazione quando l'organizzazione diligente sia in altro modo dimostrata", attraverso il rispetto ad esempio delle regole cautelari necessarie. Regole che sebbene non presenti nell’ordinamento delle società estere dovevano essere comunque conosciute e rispettate da queste ultime in quanto rilevanti conosciute dal consesso sociale come efficaci per la gestione del rischio di cui si tratta".
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata di fronte alla Suprema Corte è stata annullata senza rinvio nei confronti delle Società straniere perchè l'illecito loro ascritto non è stato ritenuto sussistente. Tuttavia, allo scopo di adottare tale formula di annullamento, è stata affermata la giurisdizione del Giudice Nazionale per i reati commessi in italia da società straniere prive di sede principale o secondaria in Italia.