La prescrizione nella normativa 231

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La prescrizione, nell’ambito del decreto 231, è disciplinata dall’art. 22 l’istituto della prescrizione, prevedendo al primo comma che “Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato”. 

La norma, inoltre, al secondo comma disciplina anche i casi interruttivi della prescrizione disponendo che: interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59 del decreto 231.  Nel caso in cui l’interruzione della prescrizione sia dovuta alla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive, si applica il terzo comma dell’art 22 ai sensi del quale Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Qualora invece venga contestato l’illecito amministrativo, interviene il quarto comma della norma, il quale dispone che “Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La norma in realtà ha suscitato diversi dubbi in ordine alla applicabilità del termine quinquennale di prescrizione non solo all’illecito ma anche alla sanzione amministrativa.

Sul punto tuttavia è intervenuta di recente la Cassazione che ha sancito il principio di diritto secondo cui la prescrizione quinquennale ex art. 22 D. Lgs. 231/2001, si applica sia all’illecito amministrativo commesso dall’ente, che alla sanzione che gli è stata irrogata, che per non andare prescritta deve essere eseguita entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica. In merito alla prescrizione della responsabilità dell’ente, inoltre, si deve precisare che la stessa è autonoma rispetto alla prescrizione del reato presupposto commesso dalla persona fisica.

Ai sensi dell’art. 8 del decreto 231 infatti la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia come, ad esempio, in caso di prescrizione.

 


La prescrizione, nell’ambito del decreto 231, è disciplinata dall’art. 22 l’istituto della prescrizione, prevedendo al primo comma che “Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato”. 

La norma, inoltre, al secondo comma disciplina anche i casi interruttivi della prescrizione disponendo che: interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59 del decreto 231.  Nel caso in cui l’interruzione della prescrizione sia dovuta alla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive, si applica il terzo comma dell’art 22 ai sensi del quale Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Qualora invece venga contestato l’illecito amministrativo, interviene il quarto comma della norma, il quale dispone che “Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La norma in realtà ha suscitato diversi dubbi in ordine alla applicabilità del termine quinquennale di prescrizione non solo all’illecito ma anche alla sanzione amministrativa.

Sul punto tuttavia è intervenuta di recente la Cassazione che ha sancito il principio di diritto secondo cui la prescrizione quinquennale ex art. 22 D. Lgs. 231/2001, si applica sia all’illecito amministrativo commesso dall’ente, che alla sanzione che gli è stata irrogata, che per non andare prescritta deve essere eseguita entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica. In merito alla prescrizione della responsabilità dell’ente, inoltre, si deve precisare che la stessa è autonoma rispetto alla prescrizione del reato presupposto commesso dalla persona fisica.

Ai sensi dell’art. 8 del decreto 231 infatti la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia come, ad esempio, in caso di prescrizione.

 

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