La prescrizione in ambito 231 si applica solo all’illecito amministrativo o anche alla sanzione applicata?

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L’art. 22 “prescrizione” del D. Lgs. 231 del 2001 al suo primo comma, stabilisce che “le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato”.

Ma tale termine quinquennale vale solo per la prescrizione degli illeciti amministrativi commessi dall’ente o anche per l’applicazione delle sanzioni ad esso applicate? Tale quesito sorge dalla formulazione non del tutto chiara della norma che ha prestato il fianco a diverse interpretazioni. Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Corte di Cassazione che in una recente sentenza, ha contribuito ad esplicitare il significato delle disposizioni dell’art. 22 del decreto 231. 

Gli Ermellini, infatti, fra le altre motivazioni date in sentenza a sostegno dell’applicabilità della prescrizione quinquennale anche alle sanzioni amministrative, hanno sottolineato che l’art. 22 del decreto 231 debba essere letto ed interpretato nella sua interezza ed in maniera coordinata.

Il primo comma, infatti, stabilendo che il termine della prescrizione di cinque anni decorre dalla consumazione del reato, lascia pensare che tale termine si riferisca alla prescrizione dell’illecito.

Tuttavia, il fatto che il termine quinquennale si applichi anche all’applicazione della sanzione, deve essere desunto dalla interpretazione combinata degli altri commi della norma. il comma 4 della norma infatti prevede che nel caso in cui  la prescrizione sia stata interrotta dalla contestazione dell’illecito questa ricomincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che ove tale condizione finale si verifichi, allora inizierà a decorrere nuovamente il termine prescrizionale istituito, di durata quinquennale, tuttavia riferito, da tale momento in poi, alla riscossione della sanzione definitivamente irrogata.

 


L’art. 22 “prescrizione” del D. Lgs. 231 del 2001 al suo primo comma, stabilisce che “le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato”.

Ma tale termine quinquennale vale solo per la prescrizione degli illeciti amministrativi commessi dall’ente o anche per l’applicazione delle sanzioni ad esso applicate? Tale quesito sorge dalla formulazione non del tutto chiara della norma che ha prestato il fianco a diverse interpretazioni. Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Corte di Cassazione che in una recente sentenza, ha contribuito ad esplicitare il significato delle disposizioni dell’art. 22 del decreto 231. 

Gli Ermellini, infatti, fra le altre motivazioni date in sentenza a sostegno dell’applicabilità della prescrizione quinquennale anche alle sanzioni amministrative, hanno sottolineato che l’art. 22 del decreto 231 debba essere letto ed interpretato nella sua interezza ed in maniera coordinata.

Il primo comma, infatti, stabilendo che il termine della prescrizione di cinque anni decorre dalla consumazione del reato, lascia pensare che tale termine si riferisca alla prescrizione dell’illecito.

Tuttavia, il fatto che il termine quinquennale si applichi anche all’applicazione della sanzione, deve essere desunto dalla interpretazione combinata degli altri commi della norma. il comma 4 della norma infatti prevede che nel caso in cui  la prescrizione sia stata interrotta dalla contestazione dell’illecito questa ricomincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che ove tale condizione finale si verifichi, allora inizierà a decorrere nuovamente il termine prescrizionale istituito, di durata quinquennale, tuttavia riferito, da tale momento in poi, alla riscossione della sanzione definitivamente irrogata.

 

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