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Nel mese di luglio 2021 Assonime ha pubblicato il documento “L’organismo di Vigilanza nelle prassi delle imprese a vent’anni dal d. lgs. 231/2001” in cui viene raccontata l’indagine svolta da Assonime rispetto all’attuazione della disciplina 231 a venti anni dalla sua emanazione, con particolare attenzione al ruolo dell’OdV, ma anche alla centralità che ha assunto il Modello 231 nelle pronunce giurisprudenziali.
Assonime, infatti, evidenzia che, se in passato la rilevanza dei Modelli 231 non è sempre stata presa in considerazione dalla giurisprudenza, negli ultimi anni tale orientamento ha subito un cambio di rotta.
In una sentenza del 2019 (n.4356/2019), infatti, la Corte di Legittimità ha finalmente enunciato il principio per che impone ai giudici “di porre sempre al centro della valutazione della responsabilità dell’impresa la “colpa di organizzazione”, verificando in primo luogo “se esiste un modello”, e successivamente “se è conforme alle norme e se è stato efficacemente attuato”. Per affermare la responsabilità dell’impresa occorre, dunque, che sia predisposta un’accurata indagine sulle cautele organizzative adottate dall’impresa per prevenire il reato”.
Il peso di tale sentenza nel panorama giurisprudenziale relativo alla normativa 231, pertanto, è più che evidente.
La decisione del giudice circa la responsabilità dell’ente, non può più prescindere dalla preliminare verifica dell’adozione da parte dell’ente imputato, del Modello 231 e, in caso di esito positivo della verifica, dal controllo sulla conformità ed attuazione del MOG, quale strumento fondamentale per escludere la responsabilità 231.