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La prova documentale dell’avvenuto risarcimento del danno cagionato, comporta per l’ente incorso nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la riduzione della confisca per l’importo corrispondente.
Questo è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 28672 del 22 luglio 2021, nel rispondere alla richiesta di revoca totale della confisca, avanzata dalla società ricorrente.
Nel caso in questione, l’impresa era accusata dei reati di truffa e corruzione, per aver abusivamente collegato un secondo generatore di energia all’impianto del gestore pubblico convenzionato, ed avere così realizzato un ingiusto profitto mediante il pagamento a tariffa agevolata dell’energia prodotta.
I giudici hanno pertanto confermato la decisione della Corte di Appello di ridurre l’importo della confisca, basandosi su quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 231/2001, in cui viene affermata l’obbligatorietà della confisca del prezzo o del profitto del reato commesso dall’ente, “salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato”.