Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 comma 2 del tua e la qualifica di legale rappresentante

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L’art. 256, comma 2 del TUA punisce le fattispecie illecite dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti, quando commesse da titolari di imprese o responsabili di enti;

Per la configurazione di tale reato è necessaria la qualifica di legale rappresentante del soggetto che commette il fatto? A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37603 del 2021. Nel caso in questione, infatti, un soggetto privato condannato nel secondo grado, ai sensi del reato di cui all’art. 256 comma 2 del TUA, per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non rivestire la qualifica di legale rappresentante e, quindi, di non essere imputabile del reato ex art. 256 comma 2 del TUA ma, al contrario, dell’illecito amministrativo ex art. 255 (Abbandono di rifiuti).

Gli Ermellini, tuttavia, non si sono trovati in accordo con la tesi difensiva ribadendo, fra gli altri, il principio secondo cui il reato di cui all’art. 256 comma 2 del TUA è configurabile anche nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere la condotta di abbandono o deposito di rifiuti, nell’esercizio anche di fatto di una attività economica a prescindere dalla qualifica formale del soggetto agente o dalla natura dell’attività svolta.

La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto conforme la sentenza di secondo grado, tuttavia, alla luce dell’intervenuta prescrizione del reato in commento ha dovuto comunque annullare tale sentenza senza rinvio.

 

 


L’art. 256, comma 2 del TUA punisce le fattispecie illecite dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti, quando commesse da titolari di imprese o responsabili di enti;

Per la configurazione di tale reato è necessaria la qualifica di legale rappresentante del soggetto che commette il fatto? A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37603 del 2021. Nel caso in questione, infatti, un soggetto privato condannato nel secondo grado, ai sensi del reato di cui all’art. 256 comma 2 del TUA, per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non rivestire la qualifica di legale rappresentante e, quindi, di non essere imputabile del reato ex art. 256 comma 2 del TUA ma, al contrario, dell’illecito amministrativo ex art. 255 (Abbandono di rifiuti).

Gli Ermellini, tuttavia, non si sono trovati in accordo con la tesi difensiva ribadendo, fra gli altri, il principio secondo cui il reato di cui all’art. 256 comma 2 del TUA è configurabile anche nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere la condotta di abbandono o deposito di rifiuti, nell’esercizio anche di fatto di una attività economica a prescindere dalla qualifica formale del soggetto agente o dalla natura dell’attività svolta.

La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto conforme la sentenza di secondo grado, tuttavia, alla luce dell’intervenuta prescrizione del reato in commento ha dovuto comunque annullare tale sentenza senza rinvio.

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