IL DECRETO 231 è applicabile ai gruppi di imprese?

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L’art 1 (Soggetti) del D. Lgs. 231/2001, specifica che “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Tale norma non coinvolge anche i gruppi di imprese, in quanto gli stessi non sono menzionati fra gli enti senza personalità giuridica coinvolti dal decreto 231, con la conseguenza che gli stessi risultano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione di tale normativa.

Tuttavia, ciò non esclude che le singole imprese possano macchiarsi di reati presupposto 231 proprio nello svolgimento dell’attività di impresa oggetto del gruppo. Ma allora, viene da chiedersi, quando per un reato 231 commesso da una società del gruppo è possibile che siano ritenute responsabili anche le altre società? 

Ciò che si evince dalla giurisprudenza nonché da quanto esplicitato dalle Linee Guida di Confindustria di giugno 2021, è che può configurarsi la responsabilità da illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 della capogruppo, nel caso di reato commesso dalla controllata e viceversa, solo quando ricorrono determinati requisiti ovvero: viene commesso un reato presupposto di quelli ricompresi all’interno del D. Lgs. 231/2001;

il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio non solo della controllata, ma anche della capogruppo e viceversa; il reato viene realizzato nella forma del concorso di persone da un soggetto qualificato della controllata, che abbia un collegamento funzionale con la controllante, o sia stato aiutato da un membro della controllante e viceversa.

 


L’art 1 (Soggetti) del D. Lgs. 231/2001, specifica che “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Tale norma non coinvolge anche i gruppi di imprese, in quanto gli stessi non sono menzionati fra gli enti senza personalità giuridica coinvolti dal decreto 231, con la conseguenza che gli stessi risultano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione di tale normativa.

Tuttavia, ciò non esclude che le singole imprese possano macchiarsi di reati presupposto 231 proprio nello svolgimento dell’attività di impresa oggetto del gruppo. Ma allora, viene da chiedersi, quando per un reato 231 commesso da una società del gruppo è possibile che siano ritenute responsabili anche le altre società? 

Ciò che si evince dalla giurisprudenza nonché da quanto esplicitato dalle Linee Guida di Confindustria di giugno 2021, è che può configurarsi la responsabilità da illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 della capogruppo, nel caso di reato commesso dalla controllata e viceversa, solo quando ricorrono determinati requisiti ovvero: viene commesso un reato presupposto di quelli ricompresi all’interno del D. Lgs. 231/2001;

il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio non solo della controllata, ma anche della capogruppo e viceversa; il reato viene realizzato nella forma del concorso di persone da un soggetto qualificato della controllata, che abbia un collegamento funzionale con la controllante, o sia stato aiutato da un membro della controllante e viceversa.

 

 

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