I requisiti della delega ambientale: il potere di spesa

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Il rappresentante legale che ha conferito la delega di funzioni ambientali al direttore tecnico dell’impianto della Società, può andare esente da responsabilità anche se al delegato non sono stati conferiti poteri decisionali e di spesa?

A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Corte di Cassazione penale, Sezione terza, con la pronuncia del 6 settembre 2021, n. 32861

Nello specifico, nel caso in esame, il legale rappresentante di una società, è stato condannato in primo grado ai sensi dell’art. 29-quattuordecies (Sanzioni), comma 3, lett. “c” del D. Lgs. 152/2006, per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’imputato, sosteneva di non essere responsabile alla luce della delega di funzioni conferita al direttore tecnico dell’impianto.

La Suprema Corte, tuttavia, non si è trovata in accordo con la tesi difensiva prospettata dall’imputato, sottolineando che la delega conferita, come constatato dalla visura camerale, non prevedeva quegli elementi necessari ad esentare da responsabilità il soggetto delegante, ovvero gli elementi del potere decisionale e di spesa in capo al delegato.

La Suprema Corte quindi, ha respinto il motivo di ricorso presentato dall’imputato, affermando la responsabilità dello stesso alla luce della irrilevanza delle delega conferita in quanto priva del conferimento dei poteri decisionali e di spesa.

La pronuncia della Suprema Corte, sebbene ribadisca principi ormai noti, assume rilievo anche in materia di responsabilità 231, a fronte del fatto che la segmentazione delle funzioni aziendali per il tramite di deleghe è uno dei protocolli preventivi generali che garantisce maggiore efficacia esimente ai Modelli 231. Appare evidente, pertanto, l’importanza di strutturare correttamente le deleghe di funzioni sia ambientali che in materia di sicurezza.


Il rappresentante legale che ha conferito la delega di funzioni ambientali al direttore tecnico dell’impianto della Società, può andare esente da responsabilità anche se al delegato non sono stati conferiti poteri decisionali e di spesa?

A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Corte di Cassazione penale, Sezione terza, con la pronuncia del 6 settembre 2021, n. 32861

Nello specifico, nel caso in esame, il legale rappresentante di una società, è stato condannato in primo grado ai sensi dell’art. 29-quattuordecies (Sanzioni), comma 3, lett. “c” del D. Lgs. 152/2006, per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’imputato, sosteneva di non essere responsabile alla luce della delega di funzioni conferita al direttore tecnico dell’impianto.

La Suprema Corte, tuttavia, non si è trovata in accordo con la tesi difensiva prospettata dall’imputato, sottolineando che la delega conferita, come constatato dalla visura camerale, non prevedeva quegli elementi necessari ad esentare da responsabilità il soggetto delegante, ovvero gli elementi del potere decisionale e di spesa in capo al delegato.

La Suprema Corte quindi, ha respinto il motivo di ricorso presentato dall’imputato, affermando la responsabilità dello stesso alla luce della irrilevanza delle delega conferita in quanto priva del conferimento dei poteri decisionali e di spesa.

La pronuncia della Suprema Corte, sebbene ribadisca principi ormai noti, assume rilievo anche in materia di responsabilità 231, a fronte del fatto che la segmentazione delle funzioni aziendali per il tramite di deleghe è uno dei protocolli preventivi generali che garantisce maggiore efficacia esimente ai Modelli 231. Appare evidente, pertanto, l’importanza di strutturare correttamente le deleghe di funzioni sia ambientali che in materia di sicurezza.

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