I CAM negli affidamenti in house non sono necessari!

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Con sentenza del 22.10.2021, n. 7093, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell’affidamento in house di un servizio di gestione ambientale comunale e, in particolare, sulla necessità di applicare i criteri ambientali minimi (CAM) in tale procedura di affidamento. 

Come noto, i CAM sono quei criteri ambientali minimi adottati con decreti ministeriali in relazione a diversi settori merceologici che le stazioni appaltanti devono inserire obbligatoriamente (almeno, con riguardo alle specifiche tecniche e alle condizioni di esecuzione) nella documentazione di gara e che l’operatore economico deve rispettare per vedersi aggiudicare l’appalto.

Ma è necessario che vengano imposti anche dalle società affidatarie in house?

Secondo il Consiglio di Stato, la risposta è negativa.

Guarda il video per saperne di più.


Con sentenza del 22.10.2021, n. 7093, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell’affidamento in house di un servizio di gestione ambientale comunale e, in particolare, sulla necessità di applicare i criteri ambientali minimi (CAM) in tale procedura di affidamento. 

Come noto, i CAM sono quei criteri ambientali minimi adottati con decreti ministeriali in relazione a diversi settori merceologici che le stazioni appaltanti devono inserire obbligatoriamente (almeno, con riguardo alle specifiche tecniche e alle condizioni di esecuzione) nella documentazione di gara e che l’operatore economico deve rispettare per vedersi aggiudicare l’appalto.

Ma è necessario che vengano imposti anche dalle società affidatarie in house?

Secondo il Consiglio di Stato, la risposta è negativa.

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