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I SOA – sottoprodotti di origine animale - a livello nazionale sono contenuti all’interno dell’art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006, che, in particolare al comma 2 lett. b) stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte IV del suddetto decreto - in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali - “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”
I SOA, dunque, risulterebbero esclusi - per espressa previsione legislativa - dalla stringente disciplina in materia di gestione dei rifiuti come legiferata nella Parte IV del TUA poichè destinatari di specifica disciplina comunitaria.
Ebbene, posto che il citato Regolamento 1774/2002 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 1069/2009, si sottolinea che le due normative - comunitaria e nazionale - si distinguono per il diverso scopo di applicazione: una sanitaria, l’altra ambientale e, dunque, si ritengo, anche da giurisprudenza costante, coesistenti.