Deleghe ambientali: i requisiti necessari per la responsabilità del delegato

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In materia di deleghe ambientali sono necessari determinati requisiti affinché queste siano valide e possano escludere la responsabilità del soggetto delegante. Ricordiamo, infatti, che in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di determinati requisiti ovvero:

  • la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
  • il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  • la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  • l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”.

Ma questi requisiti sono necessari anche per potersi dire configurabile la responsabilità del delegato?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37603 de 2021 in cui ha affermato il principio secondo cui “gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato; mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all'impresa ai fini della sussistenza del reato anche in capo al delegato è sufficiente che a quest'ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti”.

Con ciò a dire che, per la configurabilità della responsabilità del delegato è sufficiente che lo stesso abbia esercitato anche solo di fatto i poteri connessi alla delega ambientale.

 

 


In materia di deleghe ambientali sono necessari determinati requisiti affinché queste siano valide e possano escludere la responsabilità del soggetto delegante. Ricordiamo, infatti, che in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di determinati requisiti ovvero:

  • la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
  • il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  • la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  • l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”.

Ma questi requisiti sono necessari anche per potersi dire configurabile la responsabilità del delegato?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37603 de 2021 in cui ha affermato il principio secondo cui “gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato; mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all'impresa ai fini della sussistenza del reato anche in capo al delegato è sufficiente che a quest'ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti”.

Con ciò a dire che, per la configurabilità della responsabilità del delegato è sufficiente che lo stesso abbia esercitato anche solo di fatto i poteri connessi alla delega ambientale.

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