L’attività di recupero svolta senza i requisiti richiesti è giuridicamente inesistente

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TAR Campania, sent. del 21/04/2022, n. 2748

La comunicazione prevista dall'art. 216 TUA riguarda l'inizio delle operazioni di recupero dei rifiuti. La sua assenza rende la suddetta attività " giuridicamente inesistente", cosicché la procedura ordinaria di un nuovo impianto non si può porre in continuità con quella "semplificata" esperita in epoca precedente.

Nel caso trattato dal TAR Campania, il ricorrente aveva aggirato le valutazioni di conformità edilizia e di compatibilità urbanistica e ambientale, credendo valida la procedura semplificata posta in essere in epoca anteriore.

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